Astensione obbligatoria per maternità: parti “fortemente prematuri”

La durata dell’astensione obbligatoria può superare i 5 mesi in caso di parti fortemente prematuri verificatisi dal 25 giugno 2015.post-14

La riforma interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

Qualora la lavoratrice partorisca prima dell’inizio ordinario dell’astensione dal lavoro (due mesi che precedono la data presunta del parto) l’astensione obbligatoria si deve calcolare aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto.

La durata dell’astensione risulta pertanto maggiore rispetto al periodo di 5 mesi successivi al giorno del parto precedentemente previsto.

ESEMPIO

Parto fortemente prematuro
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)
Data parto: 30/6/2015
Durata dell’astensione obbligatoria: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

E’ bene precisare che la riforma non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi quando l’astensione obbligatoria è già iniziata: per tali eventi infatti l’astensione post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.

ESEMPIO

Parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)
Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)
Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015

Circ. INPS 28/4/2016 n. 69


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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