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Revoca Dimissioni volontarie inviata via email nel periodo di indisponibilità del servizio telematico

Si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità operative per la trasmissione delle
post-5comunicazioni di revoca delle dimissioni inviate nel periodo d’indisponibilità del portale ClicLavoro.
Per comunicare la revoca di un modulo di dimissioni volontarie trasmesso via email, quindi non consultabile nel portale ClicLavoro, devono essere eseguiti i seguenti passaggi.

Nella pagina di compilazione, oltre che a fornire i dati previsti dalla procedura di invio, occorre spuntare il campo “Inviata per e-mail”, per segnalare che quanto si sta comunicando è stato già trasmesso via e-mail nel periodo 5 – 10 ottobre 2016.
Il modulo, successivamente al salvataggio, è trasmesso all’azienda e alla DTL competente, come di consueto.
A questo punto sarà possibile revocare la dimissione inserita, con le consuete modalità ovvero selezionando il tasto “revoca”.
Anche questa comunicazione verrà trasmessa all’azienda e alla DTL competente.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

 

Dimissioni on line – riattivazione sito

 

Dimissioni on line, riattivato il portale cliclavoro.

Worker in a construction site

Portale CLICLAVORO


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Inail conferma le retribuzioni convenzionali

Restano immutati anche per la seconda metà del 2016 i valori delle retribuzioni post-2convenzionali, utili per calcolare il premio assicurativo di molte categorie di lavoratori assicurati che non possono contare su una retribuzione effettiva costituita dalla somma delle retribuzioni lorde maturate.
Lo ha comunicato l’Inail con la circolare 36/16, pubblicata ieri, che fa seguito al decreto ministeriale 29 luglio 2016, il quale a sua volta ha confermato il minimale e massimale annuale di rendita nelle misure rispettivamente di 16.195,20 e di 30.076,80 euro. Il provvedimento interessa i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/94, i lavoratori dell’area dirigenziale senza e con contratto part-time, i lavoratori parasubordinati, i prestatori occasionali e gli sportivi professionisti dipendenti. La circolare definisce, inoltre, l’entità delle retribuzioni di ragguaglio, pari dal luglio scorso a livello mensile a 1349,60 euro e applicabile se non ci sono retribuzioni fisse o accertabili.
Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati il premio assicurativo dal 1° luglio scorso è calcolato su un imponibile compreso tra 1.349,60 e 2.506,40 euro, con premio posto per un terzo in capo al lavoratore e per due terzi in capo al committente. Considerato che per questi lavoratori il rapporto non prevede una prestazione a tempo, minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi (anziché in giorni) per confrontarli con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile che risulta da questo confronto va, poi, moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata effettiva del rapporto.
Lo stesso discorso vale anche per le collaborazioni occasionali – non più di 30 giorni in un anno – in questo caso, però, è previsto anche un valore minimo e massimo giornaliero rispettivamente pari a 53,98 e 100,26 euro.
Per il personale di area dirigenziale senza contratto part-time il premio assicurativo è calcolato per legge sul massimale per la liquidazione delle rendite per invalidità permanente, pari a 100,26 euro a livello giornaliero e a 2.506,40 euro a livello mensile. Per i dirigenti con contratto part time si calcola invece la retribuzione convenzionale oraria, pari a 12,53 euro.
Si ricorda che l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dell’area dirigenziale è stato introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 38/2000. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (per i part time l’importo orario del massimale di rendita va moltiplicato per l’orario totale definito dal contratto).
La rivalutazione delle prestazioni economiche comporta anche un adeguamento del premio pagato dagli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Per costoro a misura del premio annuale a persona è stata confermata a 2,59 euro e si applicherà anche per l’anno scolastico 2016/2017.


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INAIL: disponibile la nuova versione del servizio online “Denuncia/comunicazione di infortunio”

L’Inail comunica che dal 10 ottobre 2016 è disponibile la nuova applicazionepost-18
Denuncia/comunicazione di infortunio, che consente di presentare online la denuncia di infortunio.


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CIGO Edilizia Bollettino meteo

Le imprese edili che intendono fare domanda all’INPS per fruire del trattamento di cassa integrazione a seguito di eventi meteorologici avversi, devono presentare istanza inpscorredata da una relazione tecnica, che illustri le motivazioni per la richiesta di CIGO per intemperie, nonché da un bollettino probatorio sulle condizioni atmosferiche del Comune ove è attivo il cantiere per cui si fa richiesta.

Tale bollettino meteo deve essere reperito ed acquistato dalle aziende presso “organi accreditati”.

Posto che non è chiaro quali siano “gli organi accreditati” deputati al rilascio di tali bollettini, le regioni operano al momento in assenza di precise istruzioni richiedendo in molti casi un contributo economico per il rilascio degli stessi.

Con comunicato stampa del 19 settembre 2016, i Consulenti del Lavoro hanno, quindi, chiesto all’INPS di facilitare il ricorso al trattamento CIGO senza ulteriori oneri ed adempimenti a carico delle imprese.

Si apprende, inoltre, che per il momento il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto, in audizione parlamentare, di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle richieste di CIGO alla fine del mese successivo all’evento meteorologico e tale proposta è stata accolta con favore in quanto permette alle imprese ed a chi le assiste di avere più tempo per preparare le istanze.

Tale soluzione provvisoria non elimina certo le difficoltà tecnico/operative riscontrate sul territorio per reperire i bollettini meteo.

Peraltro – sottolinea il comunicato – questa nuova procedura non tiene conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, che impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.

Anche per questo la Categoria ha richiesto alla Direzione Centrale dell’Istituto l’estensione del metodo usato per le richieste di CIGO in agricoltura, in cui l’INPS continua ad acquisire in autonomia i bollettini meteo.


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