Inail conferma le retribuzioni convenzionali

Restano immutati anche per la seconda metà del 2016 i valori delle retribuzioni post-2convenzionali, utili per calcolare il premio assicurativo di molte categorie di lavoratori assicurati che non possono contare su una retribuzione effettiva costituita dalla somma delle retribuzioni lorde maturate.
Lo ha comunicato l’Inail con la circolare 36/16, pubblicata ieri, che fa seguito al decreto ministeriale 29 luglio 2016, il quale a sua volta ha confermato il minimale e massimale annuale di rendita nelle misure rispettivamente di 16.195,20 e di 30.076,80 euro. Il provvedimento interessa i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/94, i lavoratori dell’area dirigenziale senza e con contratto part-time, i lavoratori parasubordinati, i prestatori occasionali e gli sportivi professionisti dipendenti. La circolare definisce, inoltre, l’entità delle retribuzioni di ragguaglio, pari dal luglio scorso a livello mensile a 1349,60 euro e applicabile se non ci sono retribuzioni fisse o accertabili.
Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati il premio assicurativo dal 1° luglio scorso è calcolato su un imponibile compreso tra 1.349,60 e 2.506,40 euro, con premio posto per un terzo in capo al lavoratore e per due terzi in capo al committente. Considerato che per questi lavoratori il rapporto non prevede una prestazione a tempo, minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi (anziché in giorni) per confrontarli con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile che risulta da questo confronto va, poi, moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata effettiva del rapporto.
Lo stesso discorso vale anche per le collaborazioni occasionali – non più di 30 giorni in un anno – in questo caso, però, è previsto anche un valore minimo e massimo giornaliero rispettivamente pari a 53,98 e 100,26 euro.
Per il personale di area dirigenziale senza contratto part-time il premio assicurativo è calcolato per legge sul massimale per la liquidazione delle rendite per invalidità permanente, pari a 100,26 euro a livello giornaliero e a 2.506,40 euro a livello mensile. Per i dirigenti con contratto part time si calcola invece la retribuzione convenzionale oraria, pari a 12,53 euro.
Si ricorda che l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dell’area dirigenziale è stato introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 38/2000. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (per i part time l’importo orario del massimale di rendita va moltiplicato per l’orario totale definito dal contratto).
La rivalutazione delle prestazioni economiche comporta anche un adeguamento del premio pagato dagli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Per costoro a misura del premio annuale a persona è stata confermata a 2,59 euro e si applicherà anche per l’anno scolastico 2016/2017.


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