Emergenza COVID: Quando è possibile licenziare? Facciamo chiarezza

Covid e licenziamentiIl decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in vigore dal 26 maggio 2021 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
 
Il Decreto Sostegni-bis prevede che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende (ad esempio settore Industria ed Edile) che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
 
Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.
Resta, comunque in vigore, quanto stabilito dal precedente “Decreto Sostegno” che dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro (ad esempio settore commercio, artigiani, studi professionali) destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale, vige ancora il divieto di licenziamento.
 
Esistono delle deroghe alla legge, in cui è possibile licenziare senza incorrere nella violazione del divieto di licenziamento e aprire una procedura di contenzioso con il dipendente.
 
La tabella riassuntiva qui allegata può aiutare ad interpretare in modo corretto il divieto di licenziamento e quando è possibile avvalersi dello stesso”.