Decreto Agosto

Selecting person for the job. Assembling jigsaw puzzle on wood desk.

Nel Decreto Agosto, sono presenti due tipologie di agevolazioni:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6);
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7);

e un’agevolazione contributiva volta a favorire il mantenimento dell’occupazione in aree svantaggiate: c.d. Decontribuzione Sud (art. 27).

Siamo ancora in attesa di istruzioni INPS in merito. Quindi non abbiamo ancora note operative e di applicabilità.

Il Decreto di agosto pone l’imprenditore di fronte alla scelta di proseguire nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali da Covid-19 per ulteriori 18 settimane (art. 1) o la fruizione di un esonero contributivo pari alla contribuzione sulle ore di integrazione salariale sfruttata nei mesi di maggio e giugno (art. 3).

In un contesto di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa, la lettera c) dell’art. 31 del d.lgs. 150/2015 prevede che «gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive».

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

L’art. 6 del D.L. 104/2020 prevede l’introduzione di un esonero totale dei contributi previdenziali volto a favorire le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tre aspetti:

1) sono agevolate le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 15 agosto 2020, giorno di entrata in vigore del D.L. 104/2020;

2) sono agevolate le assunzioni e le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020;

3) l’esonero contributivo ha una durata di 6 mesi.

Sotto l’aspetto soggettivo l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro con esclusione del settore agricolo.

Sotto l’aspetto oggettivo, l’incentivo è volto ad agevolare:

1) l’assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico;

2) le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’agevolazione riguarda i soli contributi a carico del datore di lavoro, mentre i contributi a carico del dipendente non subiscono alcuna riduzione; è comunque assicurata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche totale.

In merito alle condizioni di applicazione del predetto incentivo, oltre al rispetto durc positivo e rispetto delle norme giuslavoristiche e contrattuali, il comma 2 dell’art. 6 esclude dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. Quindi deve essere un nuovo lavoratore.

L’agevolazione è concessa “a rubinetto” pertanto una volta esauriti i fondi (371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021) non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

L’INPS, che ha il compito di monitorare l’esaurimento delle risorse finanziarie dedicate al predetto beneficio, presumibilmente prevedere una procedura autorizzatoria di concessione dell’incentivo.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

L’art. 7 del Decreto di agosto prevede un incentivo consistente nell’esonero totale dei contributi previdenziali per tre mesi volto a favorire assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Pertanto, sotto l’aspetto temporale saranno agevolabili le assunzioni effettuate nel periodo dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Sotto l’aspetto soggettivo il beneficio è rivolto ai settori del turismo e degli stabilimenti balneari.

Sotto l’aspetto oggettivo sono agevolabili le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale, mentre le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato usufruiranno dell’agevolazione prevista dall’art. 6.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai fini dell’applicazione del beneficio dovranno essere rispettate durc positivo e rispetto delle norme giuslavoristiche e contrattuali.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e pertanto nel limite di euro 800 mila ad impresa.

L’incentivo potrà essere utilizzato solo una volta autorizzato della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud)

L’art. 27 del Decreto di agosto si caratterizza per essere all’interno del Titolo “Disposizioni in materia di coesione territoriale” e prevede un esonero contributivo pari al 30% dei contributi previdenziali complessivi calcolati sulla retribuzione imponibile di rapporti di lavoro dipendente con sede di lavoro in regioni del mezzogiorno d’Italia e in Umbria.

In questo caso non sono agevolabili le nuove assunzioni ma i rapporti di lavoro subordinati anche quelli già costituiti all’entrata in vigore della disposizione.

Il beneficio è volto, come espressamente indicato dalla norma, a contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

Sotto l’aspetto soggettivo l’incentivo riguarda solo i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo.

Sotto l’aspetto oggettivo il beneficio è rivolto ai rapporti di lavoro dipendente (contratto a tempo indeterminato, determinato, etc.), la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Vedendo la relazione tecnica al provvedimento saranno agevolabili i rapporti di lavoro con sede in: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata dell’incentivo è circoscritta al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l’amministrazione concedente è l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.