Assistenza disabile anche nelle Unioni civili e convivenze di fatto

Inps e coppie di fatto

L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, fornisce le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

In particolare, la circolare evidenzia che:

– la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:

  • permessi ex lege n. 104/92,
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001;

– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:

  • permessi ex lege n. 104/92.

LEGGI: Circolare numero 38 del 27-02-2017