Fondo Est: cambiano le modalità di pagamento per il 2017

logo-fondo-estDal 1° dicembre 2016 cambiano le “Modalità di versamento della contribuzione ordinaria e una tantum” (Circolare n. 4 del 10 novembre 2016, art. 4.2.) e, in particolare, le procedure e le modalità di conguaglio e/o rimborso delle cosiddette doppie quote del part time.

La novità è che un lavoratore occupato a part time “che completi l’orario presso due o più aziende” ogni azienda e, se previsto dal contratto, ogni lavoratore, è tenuto a versare i contributi dovuti per intero.

Per recuperare quanto versato in eccesso poi, con cadenza annuale:

LE AZIENDE – potranno richiedere al Fondo, ognuna per la propria quota parte, il conguaglio delle somme versate in eccesso, che verranno restituite sotto forma di credito a valere sui pagamenti successivi, dopo che gli Uffici del Fondo stesso abbiano verificato la regolarità contributiva delle aziende.

I LAVORATORI – potranno richiedere la restituzione, che avverrà tramite bonifico bancario, della propria quota parte versata in eccesso, sempre dopo che gli uffici del Fondo ne abbiano verificato la regolarità contributiva.

Il Fondo evidenzia che, la richiesta di conguaglio dell’azienda non potrà essere evasa se contestualmente non perverranno le richieste di rimborso da parte dei dipendenti.
Al contrario, la richiesta di rimborso del singolo dipendente sarà evasa anche in mancanza di quella aziendale.

Le richieste di conguaglio e/o di rimborso:
– vanno effettuate utilizzando i moduli predisposti e allegati alla circolare in commento
– dovranno pervenire, pena la decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione e inviate tramite mail all’indirizzo info@fondoest.it o direttamente all’operatore dell’Ufficio contributi che segue le aziende.

In via del tutto eccezionale, per l’anno 2015, le richieste potranno pervenire entro il 31 dicembre di quest’anno mentre, per l’anno in corso, la scadenza decorrerà regolarmente al 30 giugno 2017.

NOTA BENE
L’art. 4.2. fa riferimento anche a tutti quei casi in cui si verifica un doppio pagamento, sia esso effettuato da una o più aziende, sia dal singolo lavoratore.
Si tratta di quei casi in cui si riscontra:
– una cessazione e riassunzione nel corso dello stesso mese,
– o una fusione d’azienda o cessione di ramo d’azienda in corso di mese.

In queste ipotesi le richieste di conguaglio e/o rimborso, seguono la stessa procedura prevista per il doppio part time.

Leggi Circolare n. 4 del 10 novembre 2016