Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – inapplicabilità ai costi sostenuti per i corsi di formazione

Con la ris. 23.9.2016 n. 80, l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello agenzia_entrateSviluppo economico, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9) e dal DM 27.5.2015, ai costi sostenuti per i corsi di formazione.

FATTISPECIE
La questione verteva sulla possibilità di ammettere al suddetto credito d’imposta i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle.
L’istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.

MANCANZA DEL CARATTERE INNOVATIVO
Ai sensi dell’art. 3 co. 4 lett. c) del DL 145/2013, sono ammissibili al credito d’imposta l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Nel caso di specie, il “prodotto, processo o servizio” al quale sono state finalizzate le attività di ricerca e sviluppo consiste dunque nei corsi di formazione.
Viene, quindi, chiarito che, sebbene l’obiettivo generale di incentivare l’applicazione delle tecnologie ICT nel settore sanitario attraverso interventi formativi dedicati possa essere considerata una leva di innovazione del settore, sussistono dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione, ai fini del credito d’imposta, possano essere riconosciuti allo specifico progetto formativo.
In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito.

DESTINAZIONE COMMERCIALE
Supponendo, inoltre, che il percorso formativo sia destinato ad essere erogato dietro remunerazione, viene evidenziato che la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione dal credito d’imposta per i “prodotti, processi o servizi” di cui all’art. 3 co. 4 lett. c) del DL 145/2013.


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