Sono disponibili sul sito INPS le istruzioni per la pensione anticipata “Opzione Donna” 2023.
La norma si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni (requisito ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).
Regione Lombardia ha aperto la seconda edizione del Bando “Formare per Assumere”, l’iniziativa destinata alle imprese lombarde che finanzia incentivi occupazionali abbinati a voucher per la formazione sostenuti dal datore di lavoro.
𝐀 𝐜𝐡𝐢 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞
Sono beneficiari i datori di lavoro con unità produttiva / sede operativa in Regione Lombardia, che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni.
La misura prevede una 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞:
1) VOUCHER PER LA FORMAZIONE, riconosciuto fino al valore max di € 3.000,00 a fronte del servizio fruito.
2) BONUS OCCUPAZIONALE per la realizzazione di un percorso formativo.
• lavoratori fino a 54 anni – € 4.000
• lavoratrici fino a 54 anni – € 6.000
• lavoratori over 55 – € 6.000
• lavoratrici over 55 – € 8.000
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
3) VOUCHER SELEZIONE (utilizzo opzionale)
L’azienda può accedere anche ad un voucher fino a € 500,00 per servizi esterni di ricerca e selezione del personale.
Il contributo è concesso a fronte dei seguenti contratti:
• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Es. Garanzia Giovani).
A decorrere dal 1° marzo 2023 per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e universale per i figli a carico e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la prestazione senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.
Gli utenti che avranno una modifica ai requisiti di accesso alla prestazione nel 2023 (ad esempio la nascita di un nuovo figlio, maggiore età ecc.) dovranno comunicarlo all’Istituto utilizzando l’apposita funzione disponibile nella procedura.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Si ricorda di procedere alla presentazione della nuova DSU (ISEE) per l’anno 2023 possibile dal 1° gennaio 2023 in poi, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’AUU sulla base dell’attestazione ISEE 2023.
MATERNITÀ – Specifiche sulla flessibilità dell’astensione obbligatoria o interamente dopo il parto.
L’INPS comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.