30
Giu
TUTTE LE SCADENZE DEL 30 GIUGNO
All day long
30-06-17

Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 PF
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2017 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
– del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2017 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
– del saldo per l’anno 2016 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2017 dell’addizionale comunale;
– del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo ac¬conto per l’anno 2017 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
– del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo ac¬conto per l’anno 2017 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
– del saldo per l’anno 2016 del contributo di solidarietà del 3%;
– delle altre imposte dovute in base alla dichiara¬zio¬ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI 2017 PF
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
– saldo dei contributi per l’anno 2016;
– primo acconto dei contributi per l’anno 2017.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 SP
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 SC ed ENC
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
– del saldo IRAP per l’anno 2016;
– dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2017.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2016
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, se non effettuato entro il 16.3.2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da studi di settore
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
– dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore;
– dell’eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.

Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).

Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solaRe che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2017 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
– relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
– unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Dichiarazione IMU/TASI 2016
I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la di¬chia¬ra¬zio¬ne relativa all’anno 2016, qualora obbligatoria.
Gli enti non commerciali che possiedono immobili total¬mente o parzialmente esenti ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiarazione:
– esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
– utilizzando lo specifico modello “IMU TASI ENC”.

Ravvedimento IMU/TASI 2016
I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’impo¬sta dovuta per il 2016, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Presentazione in Posta del modello REDDITI 2017 PF
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI 2017 PF presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
– direttamente o avvalendosi degli intermediari abi¬li¬tati;
– entro il 2.10.2017.

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI 2017 PF
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2017 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI 2017 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2017.
Il quadro AC del modello REDDITI 2017 PF deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2017.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
– direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
– entro il 2.10.2017.

Regolarizzazione modello UNICO 2016 PF
Le persone fisiche che pre¬sentano in Posta il modello REDDITI 2017 PF possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
– l’infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2016 PF relativa al 2015;
– gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:
– il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;
– la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa.

Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2017 possono:
– presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2017 PF cui era obbligato il defunto;
– regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2015 e gli omessi, insufficienti o tardivi versa¬men¬ti del 2016, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de¬ve avvenire in via telematica entro il 2.10.2017. In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Rivalutazione partecipazioni non quotate
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2017, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
– facendo redigere e asseverare un’apposita peri¬zia di stima da parte di un professionista abilitato;
– versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’8%, dovuta sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2017, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
– facendo redigere e asseverare un’apposita peri¬zia di stima da parte di un professionista abilitato;
– versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’8% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione all’1.1.2016 delle partecipazioni non quotate o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2016, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’8%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2016.

Rivalutazione all’1.1.2015 delle partecipazioni non quotate o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2015, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 4-8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni¬ta¬mente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal-l’1.7.2015.

Comunicazione dati attività di leasing, locazione e noleggio
Gli operatori commerciali che svolgono le attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, devono comunicare all’Agenzia dele Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell’anno 2016.
La comunicazione deve avvenire:
– utilizzando lo specifico modello (la scadenza in esame non riguarda quindi i soggetti che hanno già comunicato i dati mediante il “modello polivalente”, entro il 10.4.2017 o il 20.4.2017);
– in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2017
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2017, in caso di:
– non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
– non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio te-evisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:
– compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
– mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
– oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Versamento cumulativo ritenute condominio
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del¬le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
– operate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
– se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.

Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille
Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di pro¬mozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
– attestante la persistenza dei requisiti previsti;
– alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell’ente;
– mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Da quest’anno, l’adempimento in esame è obbligatorio solo più:
– in caso di prima iscrizione nel 2017;
– oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre-cedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.
Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5‰ dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
• attestante la persistenza dei requisiti previsti;
• all’ufficio del CONI territorial¬mente competente in base alla sede legale dell’en¬te;
• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Da quest’anno, l’adempimento in esame è obbligatorio solo più:
– in caso di prima iscrizione nel 2017;
– oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre-cedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.

Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
– alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im¬mobili con decorrenza inizio mese di giugno 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro;
– al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2017.
– Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”.
– Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi co¬di¬ci tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.