Archivi categoria: Prestazioni previdenziali

Prestazioni previdenziali (Assegno per il nucleo familiare, Cassa integrazione guadagni, Malattia, Maternità, Congedo matrimoniale, Disoccupazione, Mobilità….)

Omesso versamento delle ritenute: depenalizzazione

Con D.Lgs. 8/2016 il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate post-2sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è stato parzialmente depenalizzato, a decorrere dal 6 febbraio 2016.
L’illecito è considerato amministrativo o penale a seconda dell’importo dell’omissione:
l’omesso versamento per un importo fino a € 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo);
l’omesso versamento per un importo superiore a € 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032 (fattispecie di reato).

Ai fini della identificazione della violazione si dovrà far riferimento all’importo omesso in un arco temporale ben definito, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si precisa che, per verificare il superamento della soglia di € 10.000 annui, si devono considerare i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (con scadenza il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre (da versare entro il 16 dicembre).
In ogni caso qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, il datore di lavoro non sarà assoggettato alla sanzione penale (per le omissioni più gravi) o a quella sanzione amministrativa (per le omissioni più lievi).
La sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Procedimento di contestazione dell’illecito amministrativo
La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e può essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.
In caso di omesso versamento delle ritenute di importo non superiore a € 10.000 annui, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento della violazione, l’interessato può far pervenire all’INPS scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto viene:
– assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, se effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito;
– data comunicazione che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000;
– comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei 3 mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta (art. 16, L. 689/81), pari a € 16.666.
L’INPS sottolinea che il mancato pagamento nei termini assegnati consente l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Procedimento di contestazione dell’illecito penale
Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’anno l’importo di € 10.000, seppure l’illecito assume rilevanza penale, si dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.
Anche in tale ipotesi, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione viene assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità.
A conclusione del procedimento di regolarizzazione si denuncia il reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.
Circ. INPS 05/07/2016 n. 121


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Malattia: casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità

La legge (D.Lgs. n. 151/2015; D.I. 11 gennaio 2016) ha recentemente escluso dall’obbligo di inpsrispettare le fasce di reperibilità durante la malattia previste per il settore privato (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
• stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS ha chiarito che dal campo di applicazione della norma sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed ha sottolineato che, pur venendo meno l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Istituto di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
In caso di attestati medici telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”, i datori di lavoro non possono utilizzare il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare; possono comunque segnalare alla Struttura INPS territorialmente competente, mediante PEC istituzionale, possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica.
Sarà poi cura della sede valutare l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro.

Circ. INPS 7/06/2016 n. 95


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Criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i criteri per l’approvazione dei programmi inpsdi CIGO (cassa integrazione salariale ordinaria).
Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
Per la concessione della CIGO, l’impresa deve redigere una relazione tecnica dettagliata in cui documenti le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da idonea documentazione.
La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, salvo ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva (art. 4, c. 1, D.Lgs 148/2015), le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
In caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Decreto 15 aprile 2016: Gazzetta Ufficiale 14/06/ 2016 n. 137


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CIGS: incremento contribuzione addizionale per mancata rotazione

Qualora durante una verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento di CIGS, il contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. 148/2015) è incrementato nella misura dell’1%.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’incremento in questione vada applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
L’INPS provvede ad applicare la sanzione, a seguito di segnalazione da parte della DTL.

DI 10 marzo 2016 n. 94956: Gazzetta Ufficiale 15/06/2016 n. 138


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ANF: nuovi livelli di reddito 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017

L’INPS rende noti i nuovi livelli di reddito validi per la corresponsione dell’ANF per il inpsperiodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, precisando che restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (v. Circ. INPS 27/05/2015 n. 109), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Circ. INPS 27/05/2016 n. 9


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