Archivi categoria: Prestazioni previdenziali

Prestazioni previdenziali (Assegno per il nucleo familiare, Cassa integrazione guadagni, Malattia, Maternità, Congedo matrimoniale, Disoccupazione, Mobilità….)

Proroga Opzione Donna

Sono disponibili sul sito INPS le istruzioni per la pensione anticipata “Opzione Donna” 2023.

La norma si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni (requisito ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).

I dettagli: https://bit.ly/41Pvpcu

Studi professionali: scatti di anzianità

Con nota del 6 ottobre 2016, Confprofessioni ha analizzato la questione degli scatti di anzianità nel CCNL Studi professionali.

post-17

Vengono computati nell’anzianità di servizio i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc.

L’art. 117 del CCNL attribuisce al lavoratore il diritto ad un massimo di 8 scatti di anzianità, accordati con cadenza triennale a partire dal 1° ottobre 2011.

La nota sottolinea che, nel caso in cui nel corso del periodo triennale di maturazione di un nuovo scatto dovesse essere riconosciuto un passaggio di livello, si applicherà a tutti gli scatti di anzianità maturati a partire da quel momento il valore dello scatto previsto per il nuovo livello di inquadramento, senza alcun ricalcolo degli scatti precedentemente conseguiti.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Proroga della CIGS in caso di cessazione dell’attività: istruzioni operative

Il trattamento di CIGS può essere prorogato qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive dipost-16 rapida cessione dell’azienda con il conseguente riassorbimento del personale (D.Lgs 148/2015; DI 25 marzo 2016 n. 95075).
Il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazione applicative in materia.
La CIGS può essere prorogata sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016 (9 mesi per quelle intervenute nell’anno 2017 e 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018). Il limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.

Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato DI è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS -per crisi aziendale- già in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate dal decreto. È innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere a tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale e, stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, si ravveda l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma. In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indicano concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di CIGS.

Il piano di deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali. Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri -tra le altre condizioni- come il piano di sospensione dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività. Nella stessa sede va presentato, altresì, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.

Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.

Per poter beneficiare della proroga del trattamento, l’impresa in cessazione -prima del termine del programma di crisi aziendale in corso- deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. A tale accordo può partecipare il Ministero dello sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività. Costituiscono oggetto dell’accordo: il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività, il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale. L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività. Il Ministero dello sviluppo economico – in caso di partecipazione – nel confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.

Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento.

Nella medesima sede, effettuata la verifica finanziaria, deve essere indicato il periodo massimo autorizzabile. Il Ministero dello sviluppo economico in caso di partecipazione all’accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell’operazione societaria.

Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del lavoro per il tramite del sistema informatico di CIGS on line.

Circ. MIn. Lav. 11/07/2016 n. 22


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Procedimento di concessione della Cigo: prime istruzione operative

A seguito del decreto ministeriale (DM 95442/2016) che ha individuato i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), L’INPS hainps fornito le prime istruzioni operative riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’avvio dell’istruttoria per la concessione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).
I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
– competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
– individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
– obbligo delle aziende richiedenti di presentare una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
I criteri generali per l’accesso al beneficio, delineati dall’art. 11, D. Lgs. 148 del 2015, sono le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le aziende beneficiarie possono ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse.
L’azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. Tale relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato e inviata telematicamente.
Il decreto precisa che anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che rendano manifesto il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale, l’azienda può supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, ad esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a dati statistici concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto.
Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO deve contenere una congrua motivazione.
Le comunicazioni tra la sede INPS competente e le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate dal 29 giugno non corredate dalla relazione tecnica obbligatoria le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.
Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento, gestito dalle Commissioni Provinciali.

Mess. INPS 1/7/2016 n. 2980


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