Archivi categoria: Igiene e sicurezza del lavoro

Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è data notizia della imgrespubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 42) del Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.

Sottolinea la news ministeriale che il SINP fornirà dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, anche indirizzando l’attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

Il Decreto entrerà in vigore il 12 ottobre 2016.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Verifiche sulle attrezzature

L’allegato III, punto 3.7 del D.M. 11.04.2011, prevede che con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del

Safety harness and helmet at construction site

Ministero della Salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico – venga adottato il provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Con Decreto Direttoriale del 9 settembre 2016, è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il quale prevede, per l’appunto, che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nel citato allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Distacco: obblighi sicurezza

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il

Worker in a construction site

distacco (distaccante) che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
In particolare:
– sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”;
– al distaccatario spetta, invece, l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

Risp. Interpello Min. Lav. 12/05/2016 n. 8


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.