Legge di Bilancio 2018 – Assunzioni

assunzioniIn attesa di provvedimenti attuativi – Esonero contributivo del 100% assunzioni a tempo indeterminato nel 2018 al Sud
(L. 205/2017, art. 1, c.893, 894)
I programmi operativi nazionali e complementari possono prevedere per l’anno 2018 misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’esonero contributivo “strutturale” (art. 1, c. 100 L. 205/2017) è elevato fino al 100%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
È cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Dal 2018 – Ricollocazione incentivata durante la CIGS e esonero contributivo all’assunzione del 50%
(L. 205/2017, art. 1, c.136, 138)
Sono state assegnate all’ANPAL risorse per potenziare lo strumento dell’assegno di ricollocazione: a tal fine, con accordo sindacale può essere attivato un percorso di ricollocazione “anticipato” durante il periodo di collocamento in CIGS dei lavoratori.
Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato, con esclusione dei premi INAIL, per una durata di:
• 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
• 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Dal 2018 – Ricollocazione incentivata durante la CIGS e esonero contributivo all’assunzione del 50%
(L. 205/2017, art. 1, c.136, 138)
Sono state assegnate all’ANPAL risorse per potenziare lo strumento dell’assegno di ricollocazione: a tal fine, con accordo sindacale può essere attivato un percorso di ricollocazione “anticipato” durante il periodo di collocamento in CIGS dei lavoratori.
Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato, con esclusione dei premi INAIL, per una durata di:
• 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
• 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Novità INPS – Legge n. 205 del 27.12.2017