Legge di Bilancio 2018 – Assunzioni giovani

Assunzione giovaniDal 2018 – Esonero contributivo triennale strutturale del 50% assunzioni stabili di giovani
(L. 205/2017, art. 1, c. 100 e seguenti)

Aziende destinatarie
Datori di lavoro privati che assumono dal 01/01/2018.
Nei 6 mesi precedenti non devono essere stati fatti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella stessa unità produttiva.

Lavoratori destinatari
• assunzioni a tempo indeterminato “a tutele crescenti” di cui al D.Lgs. 23/2015 effettuate da 01/2018;
• stabilizzazioni di contratti di apprendistato successive al 31/12/2017;
• trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato successive al 31/12/2017.
Sono esclusi i lavoratori domestici e i rapporti di apprendistato.

Requisiti dei lavoratori
Assunzioni nel 2018: lavoratori con età inferiore a 35 anni, alla data delle prima assunzione agevolata;
Assunzioni dal 2019: lavoratori con età inferiore a 30 anni, alla data delle prima assunzione agevolata.
Il limite di età va verificato al momento della stabilizzazione dell’apprendista o trasformazione a tempo indeterminato.

Nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedente (neanche con altri datori). Fanno eccezione:
• i periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro, non proseguiti a tempo indeterminato;
• assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori per cui sia già stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori: il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori per il periodo residuo, indipendentemente dall’età dei lavoratori alla data delle nuove assunzioni.

Misura e durata dell’esonero contributivo
Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al massimo di 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
È riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.
All’apprendista di età inferiore ai 30 anni alla data della stabilizzazione, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal primo mese successivo alla fine dell’ex apprendistato: non si applica la prosecuzione dell’esonero presso nuovi datori di lavoro.
Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Novità INPS – Legge n. 205 del 27.12.2017