Agevolazioni all’assunzione dei giovani: uno scenario possibile

Assunzione giovaniL’art. 16 del disegno di legge di Bilancio 2018 presentato al Senato il 30 ottobre 2017, prevede l’introduzione di una agevolazione finalizzata a favorire l’occupazione giovanile.
L’agevolazione viene definita “Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile”; per la stessa, infatti non è prevista una scadenza, ma solo una decorrenza: 1° gennaio 2018.
L’agevolazione:
– riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
– si concretizza nell’esonero triennale del 50% dei contributi dovuti all’Inps (esonero totale nei casi espressamente previsti), Ε entro il limite di 3000 euro annui,
– a favore dei datori di lavoro privati che assumo giovani, di età inferiore ai 30 anni (35 anni se l’assunzione è effettuata nel 2018).

L’incentivo è circoscritto alle sole assunzioni di giovani che non risultano essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatta salva l’ipotesi di utilizzo parziale dell’incentivo.
L’esonero dei contributi diventa totale in caso di:
– assunzione di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato;
– assunzione effettuata al sud.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Le assunzioni agevolabili
Sono agevolabili le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati di giovani che NON abbiano compiuto il trentesimo anno d’età, effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti [ex D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23].

Età del giovane
Per ciò che attiene al limite di età, va osservato che sono agevolabili anche le assunzioni di giovani che NON abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, se l’assunzione avviene nel 2018.
A prescindere dall’età, il giovane, per essere portatore del beneficio, NON deve aver svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro. Però, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero, gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Tuttavia, se il lavoratore viene assunto per la prima volta con contratto a tempo indeterminato agevolato ai sensi della disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2018 per un periodo inferiore a 36 mesi (con la conseguenza che l’agevolazione non è stata completamente utilizzata), l’eventuale successiva assunzione consentirà al nuovo datore di lavoro di fruire della parte residua del beneficio e questo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Condizioni imposte al datore di lavoro
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D. Lgs . 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca però non ha effetti sul lavoratore e ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero nel caso di assunzione da parte di altri datori di lavoro.

Tetto massimo
E’ previsto un limite massimo di importo pari a 3000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
In pratica, ogni mese si potranno godere, per un rapporto a tempo pieno, 250 euro di agevolazione, eventuali eccedenze potranno essere recuperate nei mesi successivi qualora vi sia capienza e comunque nel limite annuo di 3.000 euro previsti.
Nel caso di contratto a tempo parziale il limite andrà proporzionato tenendo conto dell’orario settimanale del contratto individuale rispetto al normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo per un lavoratore a tempo pieno.
Resta ferma comunque l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: il lavoratore non subirà alcuna conseguenza per quanto riguarda i contributi destinati ad incrementare il montante contributivo che saranno finanziati da risorse pubbliche.

Conversione del contratto di lavoro a termine
Sono agevolate anche le conversioni di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La stabilizzazione a tempo indeterminato deve avvenire dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio e quindi dal 2018.
Sarà in tal caso necessario rispettare comunque il requisito anagrafico che andrà rilevato alla data di conversione: la conversione da contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato dovrà essere perfezionata prima del compimento del trentacinquesimo anno d’età del giovane per il 2018 e del trentesimo anno d’età dal 2019.

Prosecuzione contratti di apprendistato
L’esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.
In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Ricordiamo che l’articolo 47, comma 7 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevede che i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
In pratica, l’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2018 maturerà successivamente ai suddetti dodici mesi e durerà ulteriori dodici mesi.