Correttivo del Jobs Act in vigore

Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 235 del 7/10/2016 del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, entra in vigore l’8 ottobre 2016 il correttivo del c.d. Jobs Act.post-4
Nello specifico le novità interessano principalmente:

– il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e quello per la qualifica e per il diploma professionale;
– il lavoro accessorio;
– il procedimento per la concessione della CIGO;
– la decorrenza della sospensione/riduzione dell’orario per la CIGS;
– i contratti di solidarietà espansiva;
– interventi per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale;
– la NASpI per gli stagionali;
– la percentuale di risorse che le regioni e le province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
– il c.d. collocamento obbligatorio.

Voucher Comunicazione
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede della DTL competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli dovranno effettuare la comunicazione nello stesso termine e con le stesse modalità, riportando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Al caso di specie non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Computo disabili
Si segnala che vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%) o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Sanzione
La sanzione per non aver assunto soggetti appartenenti alle categorie protette, entro sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, è, adesso, pari ad una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, L. n. 68/199 (e non più euro 57,17), al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Nel caso di specie è applicabile la procedura di diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, e la diffida dovrà prevedere, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli Uffici.

Ammortizzatori sociali
Le principali modifiche apportate dal D.Lgs. n. 185/2016 al T.U. sugli ammortizzatori sociali, sono relative a CIGO, CIGS, Contratto di solidarietà espansiva e Imprese di rilevante interesse strategico.
CIGO – Ai sensi del comma 2 dell’art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’art. 2, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 158/2015, ha stabilito che alla regola generale fanno eccezione le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
CIGS – Per quanto concerne la CIGS, la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
CdS espansiva – Grazie al correttivo del Jobs Act, i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono adesso essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
Nel caso di specie ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria.
Imprese di rilevante interesse strategico – Il Legislatore ha, inoltre, previsto, la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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