4 Ottobre 2016
– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 6.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
-va effettuato entro il 30.9.2017;
-comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 6.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
-va effettuato entro il 30.9.2017;
-comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti IRES “solari” che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 18.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
– va effettuato entro il 30.9.2017;
– comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 18.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
– va effettuato entro il 30.9.2017;
– comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 18.7.2016 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
– con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 16.6.2016;
– entro il 30.9.2017;
– con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
-Versamento ritenutee addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
– le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2016;
– le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
– Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
– liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2016;
– versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016:
– la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016;
– la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.7.2016;
– la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
-Versamento rata saldo IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2015:
– l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2016;
– la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016;
– la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.7.2016;
– la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
– Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
– sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
– in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2016.
20 ottobre2016
– Riammissione alla dilazione in caso di iscrizione a ruolo
I contribuenti iscritti a ruolo o con accertamenti esecutivi possono presentare una nuova richiesta di rateazione in relazione ai piani di dilazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, precedentemente concessi e per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio alla data dell’1.7.2016.
– Riammissione alla dilazione in caso di definizione degli accertamenti
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono presentare una nuova richiesta di dilazione:
– in caso di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, di cui al DLgs. 19.6.97 n. 218;
– qualora sia intervenuta la decadenza dalla precedente dilazione, successivamente al 15.10.2015 e fino all’1.7.2016.
– Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2016.
La comunicazione deve avvenire:
– in via telematica;
– direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
– Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell’Unione europea, devono:
– presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre luglio-settembre 2016;
– versare la relativa imposta.
La dichiarazione deve essere presentata:
– in via telematica;
– anche in mancanza di operazioni.
Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell’Unione europea.
25 Ottobre 2016
Presentazione modelli 730/2016 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2016 integrativo:
– per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;
– ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2016 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ai modelli 730/2016 integrativi va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2016 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
– Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
– relativi al mese di settembre 2016;
– ovvero al trimestre luglio-settembre 2016.
I soggetti che, nel mese di settembre 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:
– devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016, appositamente contrassegnati;
– devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
26 ottobre 2016
– Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
– la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
– tramite il modello F24.
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
28 ottobre 2016
– Domande contributi formazione autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
– al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– con le previste modalità telematiche.
31 ottobre 2016
– Comunicazione beni in godimento ai soci
I soggetti che esercitano attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, o che permangono in godimento:
– a soci o familiari dell’imprenditore;
– nel periodo d’imposta 2015;
– salve le previste esclusioni.
La comunicazione:
– deve avvenire in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
– può essere effettuata anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
Per i soggetti “non solari”, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
– Comunicazione finanziamenti o capitalizzazioni
I soggetti che esercitano attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno concesso all’impresa:
– finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro;
– nel periodo d’imposta 2015;
– salve le previste esclusioni.
La comunicazione deve avvenire:
– in via telematica;
– direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Per i soggetti “non solari”, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
– Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016:
– la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016;
– la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2016 o il 18.7.2016;
– la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
– Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
– relativo al trimestre luglio-settembre 2016;
– utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2016 n. 42623.
Il credito IVA trimestrale può essere:
– chiesto a rimborso;
– oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
La presentazione del modello deve avvenire:
– in via telematica;
– direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
– Pagamento canone RAI con F24
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2016, mediante il modello F24, nei casi in cui:
– nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;
– oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
– Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
– alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro;
– al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2016.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.
– Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
– in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
– con riferimento al trimestre luglio-settembre 2016.
Il credito d’imposta può essere:
– chiesto a rimborso;
– oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
– Comunicazione acquisti da San Marino
Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell’IVA mediante autofattura, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di settembre 2016.
È obbligatorio:
– utilizzare il nuovo “modello polivalente”, con compilazione in forma analitica;
– trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
– Consolidato fiscale
Le società controllanti “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante, utilizzando l’apposito modello.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.