Scadenze Ottobre 2016


4 Ottobre 2016

unico– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 6.7.2016, pos­­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Suc­­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:
-va effettuato entro il 30.9.2017;
-comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 6.7.2016, pos­­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Suc­­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:
-va effettuato entro il 30.9.2017;
-comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti IRES “solari” che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme do­vu­­te a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, rela­ti­ve ai mo­delli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui sca­den­za del ter­mine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 18.7.2016, possono regolarizzare le viola­zio­ni ap­­­pli­­can­do la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli in­teressi le­gali.
Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:
– va effettuato entro il 30.9.2017;
– comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

– Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine con la maggiora­zio­ne del­lo 0,4% era il 18.7.2016, possono regolariz­zare le vio­lazio­ni applicando la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.
Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:
– va effettuato entro il 30.9.2017;
– comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 18.7.2016 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:
– con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 16.6.2016;
– entro il 30.9.2017;
– con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

-Versamento ritenutee addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
– le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di settem­bre 2016;
– le addizionali IRPEF trattenute nel mese di set­tem­bre 2016 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

– Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:
– liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2016;
– versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con ap­pli­cazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016:
– la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016;
– la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 18.7.2016;
– la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.

-Versamento rata saldo IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­­plicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo del­­­l’im­posta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2015:
– l’ottava rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 16.3.2016;
– la quinta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 16.6.2016 o il 6.7.2016;
– la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 18.7.2016;
– la terza rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 22.8.2016.

– Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:
– sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
– in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2016.

20 ottobre2016

– Riammissione alla dilazione in caso di iscrizione a ruolo
I contribuenti iscritti a ruolo o con accerta­men­ti esecu­ti­vi possono presentare una nuova richiesta di ratea­zione in relazione ai piani di dila­zione, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, precedentemente concessi e per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio alla data dell’1.7.2016.
– Riammissione alla dilazione in caso di definizione degli accertamenti
I contribuenti decaduti dal beneficio della ra­tea­zione possono presentare una nuova richiesta di dilazione:
– in caso di definizione degli accerta­menti o di o­mes­­sa impugnazione degli stessi, di cui al DLgs. 19.6.97 n. 218;
– qualora sia intervenuta la decadenza dalla pre­ce­dente dilazione, succes­siva­mente al 15.10.2015 e fino all’1.7.2016.

– Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2016.
La comunicazione deve avvenire:
– in via telematica;
– direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

– Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione euro­pea, identificati in Italia, che prestano servizi di te­le­co­municazione, teleradiodiffusione o elettronici a com­­­­­­mittenti non soggetti passivi IVA domici­liati o resi­denti nel­l’Unione europea, devo­no:
– presentare all’Agenzia delle Entrate la dichia­ra­zio­ne per i servizi resi, rela­tiva al trimestre luglio-set­tembre 2016;
– versare la relativa imposta.
La dichiarazione deve essere presentata:
– in via telematica;
– anche in mancanza di operazioni.
Tale regime può essere applicato anche dai soggetti pas­­­sivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, op­pure dagli operatori extracomunitari con stabile organiz­za­zione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell’Unione europea.

25 Ottobre 2016

Presentazione modelli 730/2016 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2016 integrativo:
– per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente ri­spet­­­­to alla dichiarazione originaria, ovvero per cor­reg­ge­­re errori “formali”;
– ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abi­li­ta­to, anche se il modello 730/2016 originario è sta­to presentato al sostituto d’imposta che pre­sta di­ret­tamente assistenza fiscale oppure trasmes­so di­ret­tamente in via telematica all’A­gen­zia delle Entra­te.
Ai modelli 730/2016 integrativi va allegata la relativa do­cumentazione.
Tuttavia, il modello 730/2016 integrativo può essere pre­­­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

– Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie devono presentare in via telematica all’Agenzia del­le En­trate i modelli INTRASTAT:
– relativi al mese di settembre 2016;
– ovvero al trimestre luglio-settembre 2016.
I soggetti che, nel mese di settembre 2016, hanno su­pe­­­rato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trime­strale:
– devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016, appositamente con­tras­­se­gnati;
– devono presentare mensilmente anche i succes­­sivi modelli, per almeno quattro trimestri conse­cutivi.

26 ottobre 2016

– Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
– la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
– tramite il modello F24.
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

28 ottobre 2016

– Domande contributi formazione autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di con­tributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli impren­di­tori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
– al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– con le previste modalità telematiche.

31 ottobre 2016

– Comunicazione beni in godimento ai soci
I soggetti che esercitano attività d’impresa, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono co­mu­ni­care all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni con­ces­si in godimento, o che permangono in godi­mento:
– a soci o familiari dell’imprenditore;
– nel periodo d’imposta 2015;
– salve le previste esclusioni.
La comunicazione:
– deve avvenire in via telematica, direttamente o av­valendosi degli intermediari abilitati;
– può essere effettuata anche dai soci o familiari del­l’imprenditore.
Per i soggetti “non solari”, la comunicazione deve es­se­re ef­fettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o per­man­gono in godimento.

– Comunicazione finanziamenti o capitalizzazioni
I soggetti che esercitano attività d’impresa, con perio­do d’im­posta coincidente con l’anno solare, devono co­mu­ni­care all’Agenzia delle Entrate i dati rela­tivi alle perso­ne fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno con­cesso all’impresa:
– finanziamenti o capitalizzazioni per un importo com­plessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pa­ri o superiore a 3.600,00 euro;
– nel periodo d’imposta 2015;
– salve le previste esclusioni.
La comunicazione deve avvenire:
– in via telematica;
– direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­li­tati.
Per i soggetti “non solari”, la comunicazione deve es­se­re effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitaliz­za­zioni sono stati ricevuti.

– Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli UNICO 2016:
– la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016;
– la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2016 o il 18.7.2016;
– la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 22.8.2016.

– Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
– relativo al trimestre luglio-settembre 2016;
– utilizzando il modello approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 21.3.2016 n. 42623.
Il credito IVA trimestrale può essere:
– chiesto a rimborso;
– oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
La presentazione del modello deve avvenire:
– in via telematica;
– direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

– Pagamento canone RAI con F24
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2016, mediante il modello F24, nei casi in cui:
– nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di for­nitura di energia elettrica delle tipolo­gie con addebito in fattura;
– oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica av­vie­ne nell’ambito di reti non intercon­nesse con la rete di trasmissione nazionale.

– Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
– alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di otto­bre 2016 e al pa­ga­mento della relativa imposta di re­gistro;
– al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di locazione con de­correnza inizio mese di ottobre 2016.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “mo­dello RLI”, al posto del “modello 69”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.

– Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto pro­prio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
– in relazione alle accise sul gasolio per aut­otra­zio­ne;
– con riferimento al trimestre luglio-settembre 2016.
Il credito d’imposta può essere:
– chiesto a rimborso;
– oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel mo­dello F24.

– Comunicazione acquisti da San Marino
Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pa­ga­­mento dell’IVA mediante autofattura, devono co­mu­ni­care all’Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di settembre 2016.
È obbligatorio:
– utilizzare il nuovo “modello polivalente”, con com­­­pi­lazione in forma analitica;
– trasmettere la comunicazione in via telematica (di­­ret­tamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

– Consolidato fiscale
Le società controllanti “solari” devono comunicare al­l’A­­gen­zia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo del­l’op­­zione per la tassazione di gruppo (consolidato na­zio­nale), l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun sog­getto partecipante, utilizzando l’apposito modello.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.