Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali – rilevanza dei coefficienti tabellari

Con la ris. 14.9.2016 n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei c.d. “superammortamenti”, con particolare riferimento ai:agenzia_entrate
– beni materiali strumentali all’esercizio di alcune attività regolate (art. 102-bis del TUIR);
– beni gratuitamente devolvibili (art. 104 del TUIR).

Per approfondimenti sull’agevolazione, si veda la Circolare mensile di maggio 2016.

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DEI BENI
Il co. 93 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che l’agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
Al fine di verificare se i beni rientrino o meno nell’ambito applicativo dei “super-ammortamenti”, secondo l’Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento ai coefficienti “tabellari” previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall’impresa risultanti dall’applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR.

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare non inferiore al 6,5% anche per i beni in esame.

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
La risoluzione in commento precisa, altresì, che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati art. 102-bis e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti “tabellari” stabiliti dal DM 31.12.88.