Controllate residenti in paesi “non black list” – determinazione dell’effettivo livello di tassazione estera

Con il provv. 16.9.2016 n. 143239, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri di determinazione del livello di tassazione effettiva nello Stato estero ai fini dell’applicazione agenzia_entrate1della disciplina CFC alle società controllate residenti in Stati a fiscalità ordinaria, compresi gli Stati dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (art. 167 co. 8-bis del TUIR).

Tale disciplina si applica se la controllata estera, oltre a ritrarre più del 50% dei propri proventi dai c.d. passive income (dividendi, interessi, ecc.), è assoggettata ad una tassazione effettiva inferiore di oltre il 50% rispetto a quella italiana.
Secondo il provv. 16.9.2016 n. 143239, a tali fini occorre confrontare:
– la tassazione effettiva estera, pari al rapporto tra l’imposta estera e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata;
– la tassazione “virtuale” domestica, pari al rapporto tra l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa, e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata.

Ferme restando le particolarità che verranno di seguito precisate, si consideri ad esempio la situazione di una controllata che presenta un utile ante imposte di 100 (supposto per semplicità pari al reddito imponibile) e che su tale ammontare ha assolto un’imposta estera di 15.
Per effetto della rideterminazione del reddito imponibile estero secondo le regole italiane, esso ammonta a 120 (per effetto, ad esempio, di variazioni fiscali permanenti) e porta ad un’IRES virtuale di 33 (120 x 27,5%).
La tassazione effettiva estera (15%, pari al rapporto tra 15 e 100) risulta inferiore di oltre il 50% rispetto a quella virtuale domestica (33%, pari al rapporto tra 33 e 100), per cui la controllata rientra potenzialmente nella disciplina CFC.

IMPOSTE RILEVANTI
Nella determinazione della tassazione effettiva estera, rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.
In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga intervenute successivamente.
Sul fronte interno, rilevano l’IRES e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA E DELLA TASSAZIONE VIRTUALE DOMESTICA
Rilevano i seguenti criteri:
– per il calcolo della tassazione virtuale domestica si parte dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione; se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni previste per i soggetti che adottano tali principi;
– per determinare la tassazione effettiva estera, le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato estero devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d’imposta o altri soggetti locali;
– se la controllata aderisce ad una forma di tassazione di gruppo nello Stato estero, assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;
– sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti); tale previsione non riguarda il riversamento collegato alle predette variazioni che sono state considerate rilevanti nei periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del DLgs. 147/2015;
– occorre tenere conto dell’agevolazione ACE in Italia e di regimi analoghi applicati in base alla normativa dello Stato o territorio di localizzazione, mentre non rilevano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora residente in Italia;
– l’imposizione italiana nei limiti del 5% dei dividendi o delle plusvalenze di cui agli artt. 87 co. 1 lett. c) e 89 co. 3 del TUIR si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;
– non si tiene conto del limite dell’80% per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse (art. 84 co. 1 primo periodo del TUIR) e delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa estera;
– non rilevano gli effetti di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dallo Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti; per contro, assumono rilevanza le forme di riduzione di im-poste diverse dalle precedenti, nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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