Versamento del contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione disabili: indicazioni operative

Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sulle modalità di versamento del ministero_lavorocontributo esonerativo in caso di autocertificazione all’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille: art. 5, c. 1 lett. b), D.Lgs. 151/2015).
Per potersi avvalere dell’esonero devono verificarsi le seguenti condizioni:
– il datore di lavoro deve occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
– deve sussistere l’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva; pertanto non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro occupa un numero di lavoratori disabili corrispondente alla misura prevista.
In presenza di queste condizioni, il datore di lavoro può autocertificare l’esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva.
I datori di lavoro che occupino tra i 15 ed i 35 dipendenti non possono usufruire dell’esonero autocertificato.
L’autocertificazione ai fini dell’esonero deve essere presentata dal legale rappresentante esclusivamente in via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it
I datori di lavoro che hanno inviato l’autocertificazione con PEC sono tenuti a presentare l’autocertificazione per il tramite dei servizi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro. Nell’autocertificazione deve essere indicata la classe occupazionale di riferimento e per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive è necessario specificare:
– la base di computo;
– la quota di riserva;
– il numero di lavoratori con disabilità occupati;
– il numero di lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio;
– la base netta;
– la quota netta;
– la quota d’esonero.
Il sistema calcola in automatico la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri.
Il termine per l’invio dell’autocertificazione in sede di prima applicazione è stato ulteriormente prorogato all’8 agosto 2016.
In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le stesse modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione
Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

Nota Min. Lav. 26/7/2016 n. 5113

Nota Min. Lav. 28/7/2016 n. 4372


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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