Proroga della CIGS in caso di cessazione dell’attività: istruzioni operative

Il trattamento di CIGS può essere prorogato qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive dipost-16 rapida cessione dell’azienda con il conseguente riassorbimento del personale (D.Lgs 148/2015; DI 25 marzo 2016 n. 95075).
Il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazione applicative in materia.
La CIGS può essere prorogata sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016 (9 mesi per quelle intervenute nell’anno 2017 e 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018). Il limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.

Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato DI è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS -per crisi aziendale- già in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate dal decreto. È innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere a tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale e, stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, si ravveda l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma. In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indicano concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di CIGS.

Il piano di deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali. Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri -tra le altre condizioni- come il piano di sospensione dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività. Nella stessa sede va presentato, altresì, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.

Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.

Per poter beneficiare della proroga del trattamento, l’impresa in cessazione -prima del termine del programma di crisi aziendale in corso- deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. A tale accordo può partecipare il Ministero dello sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività. Costituiscono oggetto dell’accordo: il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività, il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale. L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività. Il Ministero dello sviluppo economico – in caso di partecipazione – nel confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.

Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento.

Nella medesima sede, effettuata la verifica finanziaria, deve essere indicato il periodo massimo autorizzabile. Il Ministero dello sviluppo economico in caso di partecipazione all’accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell’operazione societaria.

Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del lavoro per il tramite del sistema informatico di CIGS on line.

Circ. MIn. Lav. 11/07/2016 n. 22


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