Procedimento di concessione della Cigo: prime istruzione operative

A seguito del decreto ministeriale (DM 95442/2016) che ha individuato i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), L’INPS hainps fornito le prime istruzioni operative riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’avvio dell’istruttoria per la concessione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).
I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
– competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
– individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
– obbligo delle aziende richiedenti di presentare una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
I criteri generali per l’accesso al beneficio, delineati dall’art. 11, D. Lgs. 148 del 2015, sono le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le aziende beneficiarie possono ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse.
L’azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. Tale relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato e inviata telematicamente.
Il decreto precisa che anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che rendano manifesto il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale, l’azienda può supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, ad esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a dati statistici concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto.
Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO deve contenere una congrua motivazione.
Le comunicazioni tra la sede INPS competente e le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate dal 29 giugno non corredate dalla relazione tecnica obbligatoria le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.
Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento, gestito dalle Commissioni Provinciali.

Mess. INPS 1/7/2016 n. 2980


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