Assunzione di disabili: richiesta telematica degli incentivi

Sono state diramate le istruzioni dell’INPS sugli incentivi previsti a favore dei datori di post-18lavoro che assumono lavoratori disabili, in vigore dal 1° gennaio 2016, a seguito delle novità introdotte dal Jobs Act (art. 13 L. 68/99 come modificato dall’art. 10 D.Lgs. 151/2015).
Le novità riguardano sia la misura degli incentivi, sia le modalità di richiesta che sono gestite direttamente dall’INPS attraverso apposite procedure telematiche.

Campo di applicazione
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori), compresi quelli non soggetti all’obbligo di assunzione dei disabili e può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
– disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
– disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
– con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche part-time, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto (per tutta la durata del contratto) anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi. L’incentivo spetta anche per:
– i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– i rapporti di lavoro a domicilio;
– le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (con missione a tempo determinato o indeterminato).

Condizioni
L’incentivo è subordinato:
– alla regolarità degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
– alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione;
– alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.
Misura e durata
L’incentivo varia in relazione al grado di disabilità del lavoratore e viene calcolato in misura percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, come indicato nella seguente tabella.

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Domanda
La domanda deve essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo di istanza on line “151-2015”, presente all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dal 1° gennaio 2016 – che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.
L’INPS, a seguito di verifica di disponibilità di risorse, comunica la prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nella domanda preliminare.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione (o di trasformazione) e – entro i successivi 7 giorni – deve comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’INPS effettua i necessari controlli e attribuisce un esito positivo o negativo alla domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’incentivo è fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (trimestrali nel caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG).
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate può essere operato – mediante esposizione nelle denunce contributive – entro il 16 settembre 2016.
Circ. INPS 13/06/2016 n. 99


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