Malattia: casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità

La legge (D.Lgs. n. 151/2015; D.I. 11 gennaio 2016) ha recentemente escluso dall’obbligo di inpsrispettare le fasce di reperibilità durante la malattia previste per il settore privato (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
• stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS ha chiarito che dal campo di applicazione della norma sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed ha sottolineato che, pur venendo meno l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Istituto di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
In caso di attestati medici telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”, i datori di lavoro non possono utilizzare il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare; possono comunque segnalare alla Struttura INPS territorialmente competente, mediante PEC istituzionale, possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica.
Sarà poi cura della sede valutare l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro.

Circ. INPS 7/06/2016 n. 95


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