Unioni civili: cosa cambia per i datori di lavoro?

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra post-8persone dello stesso sesso e le convivenze fra persone maggiorenni.
La legge (art. 1, c. 20 ) stabilisce che “al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”.
Ciò comporta l’estensione alle unioni civili di molte delle tutele in materia di lavoro e di assistenza. In attesa dei decreti di coordinamento che il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi, è dato ritenere che dello “status” di parte dell’unione civile dovrà tenersi conto, in particolare, nella liquidazione delle competenze e del TFR in caso di decesso del lavoratore, nel riconoscimento di oneri deducibili e detraibili, nonché per il computo del reddito familiare ai fini ISEE.

Art. 1, c. 20, L. 76/2016


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.