Superbonus per la trasformazione dei tirocini: istruzioni INPS

post-2Allo scopo di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro è stato istituito un nuovo incentivo nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, il “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” (Decr. Dir. 3/2/2016 n. 16; Decr. Dir. 8/4/2016 n. 79).
Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano.
Di seguito riportiamo le principali indicazioni operative che l’INPS ha fornito per il godimento dell’incentivo.

Datori di lavoro e lavoratori interessati
Il superbonus può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare rientrante nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
Il superbonus spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare siano in possesso del requisito di NEET ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il superbonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Rapporti incentivati
Il superbonus può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1°marzo ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale), anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo inoltre è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Sono invece escluse le seguenti tipologie contrattuali:
– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– lavoro domestico, intermittente e accessorio.

Misura dell’incentivo.
L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (indicatore con cui si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al momento dell’iscrizione al Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:

classe profilazione

Per l’apprendistato professionalizzante Il bonus corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi; se invece la durata del periodo formativo inizialmente concordata è inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sono proporzionalmente ridotti.
Adempimenti per l’ammissione all’incentivo
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”.
Verificati i presupposti per l’ammissione e la disponibilità delle risorse, l’INPS comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro deve:
– effettuare l’assunzione, entro 7 giorni lavorativi;
– comunicare l’avvenuta assunzione, entro 14 giorni lavorativi, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Fruizione
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in 12 quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
L’incentivo viene fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

Circ. INPS 24/05/ 2016 n. 89


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