Patologie oncologiche o cronico degenerative: diritti dei lavoratori

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita), hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, c. 3, Dlgs 81/2015).
Per malattie cronico-degenerative ingravescenti si intendono quelle patologie che si aggravano progressivamente; non sempre è facile distinguere tali malattia rispetto a quelle che, seppure croniche, non peggiorano gradualmente nel corso del tempo.
La trasformazione può essere concessa a condizione che la malattia parzialmente invalidante sia accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente.
La richiesta del lavoratore non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali; le parti si devono accordare sul nuovo orario di lavoro e sulla sua collocazione temporale, che può essere di tipo orizzontale, verticale o misto ma che deve prioritariamente tenere in considerazione le specifiche esigenze del lavoratore (Circ. Min. Lav. 22/12/ 2005 n. 40).
Su richiesta del lavoratore il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
Qualora non si possa o voglia ricorrere al part-time l’INPS (Circ. 25/07/2003 n. 136) ha considerato sufficiente un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati devono inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità.

Nel caso che le suddette patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti riguardino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice e questi abbiano necessità di assistenza continua non vi è il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso il dipendente ha solo la priorità nella trasformazione del contratto, da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, c. 4, Dlgs 81/2015).
Tale priorità può essere fatta valere anche in caso di lavoratore o lavoratrice:
– che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa definita grave e che abbia, quindi, necessità di assistenza continua.
– con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

La legge, a differenza di alcuni contratti collettivi (come ad esempio il contratto per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie e finanziarie) non prevede, invece, alcuna maggiorazione del periodo di comporto (ossia del periodo massimo di malattia che consente la conservazione del posto di lavoro) in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia cronico-degenerativa.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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