Part-time agevolato: presentazione delle istanze on line

Dal 2 giugno 2016 i datori di lavoro potranno presentare on line le istanze di post-18autorizzazione al part-time agevolato per i lavoratori privati assunti a tempo pieno indeterminato (in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018), che abbiano concordato con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% e il 60%.
Due sono i benefici per il lavoratore che stipula il part-time agevolato:
– il ricevimento mensile in busta paga dell’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL;
– il riconoscimento, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, della contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Il procedimento relativo all’ammissione al beneficio si articola, in due fasi:
– stipula del contratto di lavoro part-time;
– presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’INPS.
L’INPS, con circolare operativa, illustra gli adempimenti da seguire nell’ambito di queste fasi.
1) Acquisizione in via telematica da parte del lavoratore della certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2) Stipula tra datore di lavoro e lavoratore del contratto di lavoro part-time agevolato.
3) Trasmissione del contratto da parte del datore di lavoro alla competente DTL affinché la medesima, rilasci apposito provvedimento di autorizzazione;
4) Ricevuta l’autorizzazione della DTL inoltro della domanda da parte del datore di lavoro sul sito internet dell’INPS.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’INPS, e comunque entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima.

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.
In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
La circolare conclude con istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive.

Circ. INPS 26/05/2016 n. 90


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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