Congedo per donne vittime di violenza

Le lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) che sono state vittime di violenza hanno diritto ad un congedo indennizzato dall’INPS per svolgere percorsi di protezione certificati.
Nel casi di collaboratrici coordinate e continuative è riconosciuto solo un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione che non viene però indennizzato.

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) entro l’arco temporale di 3 anni.

Non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La lavoratrice può astenersi dal lavoro su base giornaliera o oraria. In caso di fruizione oraria la lavoratrice si astiene dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo
di paga (quadrisettimanale o mensile) scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione (art. 23 del T.U. maternità: Dlgs 151/2001).
In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità viene pagata ordinariamente mediante anticipazione da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Alla lavoratrice è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Circ. INPS 15/04/2016 n. 65


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