Rinvio e sospensione dell’astensione obbligatoria per maternità in caso di ricovero del neonato

Per i parti verificatisi dal 25 giugno 2016, la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla post-9gestione separata può chiedere la sospensione dell’astensione obbligatoria dopo il parto, qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata, a prescindere dal motivo del ricovero, sempre subordinatamente alla compatibilità delle condizioni di salute della donna con la ripresa del lavoro .

La sospensione dell’astensione obbligatoria può essere chiesta una sola volta per ogni figlio, rinviandone la fruizione dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice.

La sospensione dell’astensione obbligatoria può essere richiesta anche in caso di adozione o affidamento di minore (art. 26, c. 6 bis T.U. Maternità). In tal caso l’opzione è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non anche per le lavoratrice iscritte alla gestione separata.

Circ. INPS 28/4/2016 n. 69


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