Part-time agevolato “in uscita” per dipendenti privati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo del c.d. part-time post-17agevolato” in uscita”, i lavoratori privati assunti a tempo pieno indeterminato in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, possono concordare con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% e il 60%.
Essi riceveranno mensilmente in busta paga l’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi alla prestazione lavorativa non effettuata: tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL.

Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve:
trasmettere alla DTL il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la stessa rilasci il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio;
– trasmettere istanza telematica all’INPS.
Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza telematica del datore di lavoro.

DECRETO 7 aprile 2016 : GU n.115 del 18-5-2016


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